Premessa
L’Associazione professionale denominata “UNIPED – Unione Italiana Pedagogisti” è una associazione senza scopo di lucro, a carattere volontario, democratico ed unitario. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dell’art.2 della Legge 4/2013, dell’art.1 cc da 594, 595 e da 597 a 601 della Legge 205/2017, così come modificata dall’art.1, c. 517 della Legge 145/2018.
L’Associazione promuove la professione del pedagogista e dell’educatore socio-pedagogico come previsto dall’art. 1 c.594 L. 205/2017.
Sono escluse dalle attività professionali di riferimento dell’UNIPED, quelle per le quali è richiesta la qualifica di educatore professionale socio-sanitario ai sensi dell’art.1 comma 596 Legge 205/2017.
Ambito di applicazione e ed indicazioni generali
I soci di UNIPED nell’esercizio delle propria professione ( in forma subordinata, associata, di lavoro autonomo o di consulenza per soggetti terzi) e nelle attività di carattere scientifico e in quelle di promozione sono tenuti a rispettare il presente codice deontologico.
Le indicazioni disciplinate dal presente Codice hanno lo scopo di integrare, su base privatistica, le norme della Legge n° 4 del 14 gennaio 2013 ed eventuali modifiche e integrazioni; le norme legislative regionali di attuazione e le relative norme amministrative statali, regionali o degli enti locali, alla cui applicazione piena e incondizionata è comunque tenuto ogni iscritto.
Lo svolgimento della professione deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia civile, penale, tributaria e comunque nel pieno rispetto delle leggi dello Stato Italiano o dello Stato estero in cui ci si trovi ad operare.
Nel caso di non rispetto del presente Codice Deontologico il cliente o chiunque altro può segnalare la cosa circostanziata attraverso l’indirizzo mail consumatore@uniped.eu
Per ogni segnalazione è prevista una attività istruttoria che coinvolge il Collegio dei Probiviri e nel caso esistano i presupposti la segnalazione al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale dell’Associazione è competente a procedere disciplinarmente nei confronti del socio o di altro aderente. Il procedimento disciplinare comprende quattro passaggi:
- procedura di richiamo verbale,
- procedura di richiamo scritta,
- procedura di sospensione
- procedura di radiazione dall’Associazione.
Chiarezza nella comunicazione
All’inizio del rapporto il professionista è tenuto a fornire al cliente adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della consulenza e delle attività educative, in particolare specificando le peculiarità degli interventi a carattere pedagogico – educativo.
Il rapporto di consulenza e le attività educative si configurano come una prestazione professionale e pertanto al professionista è dovuto un onorario non subordinato ai risultati della prestazione medesima.
Il professionista sin dal primo incontro e dopo aver raccolto le informazioni sulla situazione definisce il piano di lavoro e comunica il compenso per le proprie prestazioni.
Nell’esercizio della sua attività il professionista accetta il mandato professionale se ritiene sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale cliente e se ritiene che le prestazioni richieste rientrino nella proprie competenze professionali.
L’avvenuta informazione è confermata dal modulo di consenso predisposto dal professionista e firmato per presa visione dell’utente.
In assenza del consenso del cliente, il professionista si asterrà dal fornire la propria prestazione.
Centralità della persona
In tutte le attività educative è determinante mettere al centro la persona, promuovendo il pieno sviluppo bio-psico-sociale della persona e finalizzandole al benessere a all’autonomia.
In quest’ottica i professionisti devono sempre tenere un atteggiamento di ascolto delle persone, dei gruppi e delle comunità, inoltre ci deve essere la disponibilità a spiegare i significati delle attività e dei percorsi proposti.
Qualora il professionista rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello che la propria competenza professionale può offrirgli, è tenuto ad indirizzare lo stesso cliente verso un’altra figura professionale ritenuta più adeguata.
Nel caso di attività con minori il professionista è tenuto ad informare e a raccogliere dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale del minore, l’autorizzazione per le attività educative. A titolo di indicazione, nell’impossibilità di verificare la situazione specifica della famiglia, si raccomanda di raccogliere l’autorizzazione di entrambi i genitori.
Riservatezza e gestione delle informazioni
Il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
Compito primario del professionista è tutelare, in base alle normative vigenti, la privacy dell’utente, evitando qualsivoglia divulgazione di notizie e dati sensibili o meno, riferibili al medesimo.
Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto concerne la documentazione delle attività, attraverso registrazioni audio-visive, il professionista è tenuto a comunicare preventivamente come intende operare e a farsi autorizzare dal cliente, nel rispetto della normativa vigente.
Il professionista, in ogni sua esternazione pubblica o privata, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad un’identificazione del cliente.
Relativamente all’utilizzo per scopi di ricerca e divulgazione scientifica di dati raccolti durante l’attività professionale (casi di studio) il professionista è tenuto ad informare il cliente.
Norme di comportamento
Art. 1
La professione del Pedagogista e dell’Educatore socio-pedagogico costituiscono attività professionali il cui esercizio richiede requisiti intellettuali, culturali specifici, di capacità giuridica e di moralità, come definito dall’art.1 Legge 205/2017.
Art. 2
Nell’esercizio delle professioni il professionista socio di UNIPED (Pedagogista o l’Educatore socio-pedagogico) adempie ad una funzione sociale e di pubblico interesse.
Art. 3
Il socio esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell’interesse generale della società, riconoscendolo prioritario.
Art. 4
Nell’esercizio della professione il socio deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e degli iscritti al Registro.
Art. 5
Le presenti norme valgono in qualunque modo sia esercitata la professione, sia pubblica che privata, sia autonoma che subordinata e nell’attività di promozione della stessa.
Art. 6
Il socio quando esercita la sua professione all’estero é tenuto a rispettare le leggi e le altre disposizioni normative vigenti nel Paese che lo ospita.
Art. 7
Il socio deve esercitare tale professione con dignità e probità; il comportamento professionale deve basarsi sull’assunzione di responsabilità dei propri atti, sull’indipendenza di giudizio, sull’autonomia culturale, sulla preparazione professionale, sull’adempimento degli impegni assunti.
Art. 8
Il socio svolge le sue prestazioni professionali solo in assenza di condizioni di incompatibilità e contrasto tra i suoi doveri professionali e il proprio interesse o quello dei committenti.
Art. 9
Il socio ha il dovere di attendere al continuo perfezionamento delle proprie conoscenze della cultura professionale.
Art. 10
Il socio deve assolvere sempre ai propri doveri professionali con impegno e scrupolosità.
Art. 11
Il socio deve valutare con coscienza l’assunzione di incarichi in materia della sua professione, rapportando la quantità e la qualità degli incarichi con le sue effettive possibilità, la sua preparazione e i mezzi di cui può disporre.
Art. 12
Il socio deve assicurarsi, nello svolgere e sottoscrivere prestazioni professionali interdisciplinari o collegiali, che siano esplicitate le singole competenze, contributi e responsabilità.
Art. 13
Il socio che esercita un mandato politico o ricopre carica elettiva nel Consiglio Nazionale non deve avvalersene per fini personali in contrasto con l’etica professionale.
Art. 14
Il socio intratterrà con gli iscritti e con i colleghi rapporti professionali basati sulla lealtà ed improntati al rispetto e alla cortesia.
Art. 15
Il socio che per qualsiasi ragione venga in contrasto con un altro collega iscritto, dopo aver cercato in ogni modo di superare e sanare il contrasto stesso e comunque prima di agire per vie legali, informa il Presidente del Consiglio Nazionale.
Art. 16
Il socio adempie anche ad obblighi eventuali di solidarietà nell’ambito di libere associazioni di categoria e gruppi professionali per fini culturali e di difesa da ogni abuso.
Art. 17
Il socio iscritto al registro deve osservare con disciplina tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio Nazionale e provvedere alla corresponsione delle quote annuali di iscrizione.
Art. 18
Il socio chiamato ad esercitare un servizio pubblico o di pubblica necessità è tenuto a compierlo con impegno e scrupolo.
Art. 19
Il socio chiamato dalla Pubblica Autorità ad assumere un incarico e svolgere un compito professionale é tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche avendo presente i fini istituzionali dell’Autorità committente.
Art. 20
Il socio che sia anche dipendente della Pubblica Amministrazione e che sia autorizzato, ai sensi della normativa vigente, all’esercizio della libera professione, deve operare in modo da non arrecare danno all’Amministrazione da cui dipende e a rispettare le regole deontologiche prescritte per la libera professione.
Art. 21
Il socio evita ogni attività e ogni forma di esercizio professionale che possano arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della categoria.
Art. 22
Il socio è leale verso i colleghi, sollecito e solidale.
Art. 23
Il socio non fa alcuna cosa che torni a danno di un collega e in caso di contrasto privilegia l’amichevole componimento.
Art. 24
Il socio chiede una giusta retribuzione per la propria opera, respinge ogni illiceità per la sua professione.
Art. 25
Il socio opera nella sfera di sua competenza e assolve con lealtà, scienza e coscienza il mandato affidatogli.
Art. 26
II socio collabora con i colleghi in modo attivo e disinteressato per la difesa e il progresso della categoria.
Formazione
ASSOCIARSI a UNIPED significa entrare a far parte di una rete nazionale di professionisti qualificati che condividono informazioni ed opportunità, partecipano a attività di formazione ed aggiornamento e collaborano per il riconoscimento della propria professionalità.
Iscrizione
Vuoi approfondire la conoscenza dell’Associazione? Puoi visitare il sito, nella sezione news ci sono tutti i nostri eventi ed una serie di articoli che spiegano la professione. Se non ti basta, puoi contattare direttamente i membri del direttivo nazionale oppure il referente della tua regione, sono a disposizione per ogni informazione.